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Ordinanza — n. 25026/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for reiterative and discretionary challenges to trial court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25026/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Francesco Pantani inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Pantani challenged the lower court's finding of criminal responsibility for the offense under Article 495 of the Penal Code, specifically contesting the application of recidivism and the balancing of mitigating and aggravating circumstances. The court rejected these arguments as they were either repetitive of previously dismissed points or constituted a discretionary evaluation of facts that falls outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 69 comma 4 cod. pen.; Art. 99 comma 4 cod. pen.: Censures regarding the persuasiveness or discretion of the trial court's reasoning are inadmissible as they do not manifestly violate the law or logic, reserving cassation review for errors of law or obvious illogical conclusions.

Parole chiave

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inadmissible appeal reiterative grounds discretionary evaluation recidivism rules cassation review limits reiterazione di reati penali guida recidiva in stato di ebbrezza motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 69 comma 4 cod. pen.
A ciò si aggiunga che il motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, atteso che l'art. 69, comma quarto, cod.
Art. 99 comma 4 cod. pen.
prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod.
Art. 495 cod. pen.
Rilevato che Francesco Pantani ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto cui all'art. 495 cod.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Francesco Pantani ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna
Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PANTANI FRANCESCO nato a CESENA il 07/10/1982 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Francesco Pantani ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Fermo ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto cui all'art. 495 cod. pen.; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione, relativamente alle argomentazioni poste alla base dell'applicazione della recidiva reiterata e infraquinquennale, è inammissibile, in quanto reiterativo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito.

Sul punto, la giurisprudenza di legittimità afferma che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà, su aspetti idonei a imporre una diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione in relazione al giudizio di bilanciamento delle circostanze attenuanti e aggravanti, è inammissibile e manifestamento infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). A ciò si aggiunga che il motivo prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la giurisprudenza di legittimità, atteso che l'art. 69, comma quarto, cod. pen. prevede il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva reiterata ex art. 99, comma quarto, cod. pen.;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.