Cassation appeal dismissed for inadmissibility as sentencing discretion belongs to the trial court under Articles 132 and 133 of the Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal filed by Alessio Capricci inadmissible, ordering him to pay the costs and a fine. Capricci argued that the appellate court failed to grant generic mitigating circumstances and imposed an excessive sentence for aggravated theft. The court rejected this claim, ruling that sentencing discretion, including the application of aggravating and mitigating factors, falls within the exclusive domain of the trial judge as mandated by the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The discretion to set the penalty, including the application of aggravating and mitigating circumstances, belongs exclusively to the court of first instance; cassation courts cannot review the gradation of the sentence.
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRICCI ALESSIO nato a PESCARA il 02/05/1990 avverso la sentenza del 21/10/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Alessio Capricci ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila che, esclusa la recidiva contestata e concessa l'attenuante di cui all'art. 62, comma primo, n. 4, cod. pen., ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari di Pecara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato dall'aver commesso il fatto su cose esposte alla pubblica fede; Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, denunziando l'applicazione di un trattamento sanzionatorio eccessivo, non è consentito in sede di legittimità perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.;
Considerato che, nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presid