Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and failure to contest general mitigating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared Oscar Bachetti's cassation appeal inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Bachetti challenged the appellate court's dismissal of a specific charge due to lack of a complaint and the denial of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as inadmissible because they merely questioned the persuasiveness of evidence rather than citing specific legal errors, and because the denial of general mitigation does not require considering every single favorable element.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 192, comma 2, cod. proc. pen.; Art. 494, cod. pen.: Appeals challenging the persuasiveness or adequacy of evidence evaluation are inadmissible; denials of general mitigating circumstances are valid if the court references decisive elements without needing to address all favorable facts.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BACHETTI OSCAR nato a ASCOLI PICENO il 30/11/1962 avverso la sentenza del 19/09/2024 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Oscar Bachetti ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, ha dichiarato l'improcedibilità in ordine al reato ascritto all'imputato al capo a) della rubrica per difetto di querela e ha rideterminato la pena allo stesso inflitta; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione, relativamente alle argomentazioni poste alla base della valutazione delle prove del reato di cui all'art. 494, cod. pen., è inammissibile a fronte della motivazione resa nel provvedimento impugnato, rispondente ai criteri di cui all'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., e, comunque, propositivo degli stessi profili di censura, già adeguatamente vagliati e correttamente disattesi g-iuridici dal giudice di merito, diretti a sovrapporre all'interpretazione delle risultanze probatorie operata dal giudice una diversa valutazione dello stesso materiale probatorio per arrivare ad una decisione diversa.
Sul punto la giurisprudenza di legittimità ha affermato che sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti in punto di attendibilità, credibilità, spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747);
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la motivazione relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, a fronte di una motivazione esente da evidenti illogicità, in quanto non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 — 02;
Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, De Cotiis, Rv. 265826 — 01; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane e altri, Rv. 248244);Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.