Italian Court dismisses appeals where defendants waived rights via plea agreement or raised inadmissible legal issues.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by Bevilacqua and Spinelli inadmissible. Bevilacqua's arguments regarding the presumption of innocence and sentencing circumstances were rejected as mere factual complaints lacking specific legal errors. Spinelli's appeal was dismissed because he had previously waived his right to contest the conviction and sentencing through a plea agreement in the appellate court. The court held that such waivers preclude further litigation on these matters at the Supreme Court level.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 625 n. 5 c.p.; Art. 62 c.p.: The right to appeal is waived if the defendant accepts the penalty agreement in the second instance, thereby barring cassation appeals on those issues; appeals based on general factual dissatisfaction without specific legal errors are inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: SPINELLI SANTO nato a ORTONA il 11/12/1971 BEVILACQUA ROCCO nato a PESCARA il 01/03/1969 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; I
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rocco Bevilacqua e Santo Spinelli ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila che, all'esito del giudizio celebrato ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ha riformato parzialmente la sentenza pronunciata all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato dal Giudice dell'udienza preliminare di Pescara, confermando la statuizione di penale responsabilità di entrambi gli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 493-ter cod. pen. e del solo Spinelli anche in ordine al delitto di ricettazione. Il ricorso proposto dal Bevilacqua è inammissibile, in quanto: il primo motivo, con il quale si denunzia la violazione del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio in ordine all'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in quanto, oltre a risolversi in mere doglianze in punto di fatto, è volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura del materiale istruttorio, estranea al sindacato di legittimità e avulsa dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito; il secondo motivo, con il quale si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle circostanze attenuanti generiche, è indeterminato, oltre che costituito da mere doglianze in punto di fatto, nonché privo di qualsiasi indicazione degli elementi posti a base della censura formulata, utile a consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi e di esercitare il proprio sindacato;
Il ricorso proposto da Spinelli è inammissibile perché: il primo e il secondo motivo, con i quali il ricorrente lamenta l'erronea applicazione della legge penale e il vizio di motivazione in ordine, da un lato, all'affermazione di penale responsabilità e alla valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo all'individuazione fotografica, e, dall'altro, in relazione alla ritenta aggravante di cui all'art. 625 n. 5 cod. pen., non sono consentiti alla luce della modalità definitoria prescelta, poiché è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dall'art. 599-bis cod. proc. pen. non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione (Sez. 5 n. 2. ' 79 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194;
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196); il terzo motivo, con il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, corna primo, n. 4, cod. pen., nonché delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Invero, quanto al primo profilo di censura, è ius receptum che la concessione del beneficio presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avuto riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa ha subito in conseguenza della sottrazione della res, senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241); quanto al secondo profilo di censura, l'onere argomentativo del giudice risulta assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti, avendo la corte territoriale chiarito adeguatamente perché l'imputato non sia stato considerato meritevole dei benefici richiesti;
Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025