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Ordinanza — n. 25020/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific grounds for the alleged defect in reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25020/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the cassation appeal filed by Gutierrez Zamora David De Jesus inadmissible. The appellant argued a defect in reasoning regarding the failure to declare acquittal, but the court found this complaint lacked specific grounds required by law. Consequently, the court refused to exercise its supervisory power and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: A cassation appeal based on a defect in reasoning is inadmissible if the grounds for the alleged defect are not specifically indicated, preventing the identification of the specific points of law to be reviewed.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility defect in reasoning specific grounds requirement lack of motivation procedural costs fine guida nonostante revoca della patente uso di un documento falso altri reati

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUTIERREZ ZAMORA DAVID DE JESUS nato il 25/09/2000 avverso la sentenza del 23/10/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gutierrez Zamora David De Jesus ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Roma ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine ai reati di cui agli artt. 482, 477 cod. pen. (capo a), art. 4, comma 2, legge 110/75 (capo b) e art. 116, comma 15, c.d.s. (capo c); Considerato che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di proscioglimento, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, in assenza di indicazioni in merito agli elementi posti a base della censura formulata e, dunque, non è idoneo all'individuazione dei rilievi mossi al provvedimento in verifica e all'esercizio, da parte del giudice di legittimità, del proprio sindacato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere estensore Il Presidente