Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 25018/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal regarding late appeal due to non-applicability of holiday term suspension rules.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25018/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the appellate court failed to apply holiday term suspension rules to the deadline for drafting the appeal's reasoning. The court rejected this, noting that such suspension rules apply only to the appeal filing deadline, not the reasoning deadline, which is governed by different norms.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 576 c.p.p.; Art. 577 c.p.p.: The deadline for drafting the reasoning of a judgment is not subject to the suspension of terms during holidays, unlike the deadline for filing the appeal which begins only after the holiday period concludes.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal procedure appeal holiday term suspension reasoning deadline inadmissible appeal Corte di Cassazione complessità della procedura censure procedurali procedura a più fasi

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 576 c.p.p.
Art. 577 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio
(Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv.
Sez. U, n. 42361 del 20/07/2017, D'Arcangelo
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILTON STEVEN nato a TRIESTE il 07/06/1992 avverso l'ordinanza del 17/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Steven Milton ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Trieste che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto dall'imputato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole dell'inosservanza della legge penale con riferimento alla ritenuta inammissibilità dell'atto di appello, perché tardivo, avendo la corte territoriale omesso di considerare la sospensione feriale dei termini - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale il termine per la redazione della motivazione della sentenza non è soggetto alla disciplina della sospensione feriale dei termini, diversamente da quello assegnato per l'impugnazione della sentenza depositata nel corso di tale periodo, che inizia a decorrere una volta che questo si sia concluso. (Sez. 5, n. 18328 del 24/02/2017, Clivio, Rv. 269619;

Sez. U, n. 42361 del 20/7/2017, D'Arcangelo, Rv. 270586); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il Preside