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Ordinanza — n. 25015/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for aggravated threats using a broom handle.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25015/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's criminal conviction for aggravated threats. The appellant argued for a lack of evidence and procedural flaws, but the court found the threat of waving a broom handle sufficient to disturb the victim's psychological freedom. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 609-bis c.p.; Art. 364 c.p.p.: The appeal is inadmissible when it seeks a re-evaluation of evidence without identifying specific procedural distortions, as the mere potential to disturb the victim's psychological freedom suffices for the crime of aggravated threats.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility aggravated threats conviction psychological disturbance standard procedural distortion requirement court costs and fine minaccia nel diritto penale pubblica istigazione a delinquere azione di provocazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609-bis c.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE ROSA ROSA nato a SAVIGNANO IRPINO il 12/08/1954 avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Rosa De Rosa ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Avellino ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di minaccia aggravata; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale la ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità - è manifestamente infondato in quanto asserisce un vizio che non emerge dal provvedimento in verifica. Invero, la corte territoriale, alla luce del quadro probatorio e dei corretti richiami alle deduzioni rese dal giudice di primo grado, ha escluso ogni dubbio in merito alla responsabilità dell'imputata;

Rilevato che il secondo e il terzo motivo di ricorso - con i quali la ricorrente si duole, rispettivamente, dell'erronea applicazione della legge penale, stante l'assenza degli elementi costitutivi del reato di minaccia grave, e dell'inattendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa - è inammissibile in quanto volto a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, avulsa dall'individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali. Invero, la corte territoriale ha evidenziato come il comportamento di brandire un manico di scopa, proferendo frasi minacciose, integra il reato in contestazione, in quanto comportamento idoneo a ingenerare un timore tale da turbare la libertà psichica della vittima.

Inoltre, ai fini dell'integrazione del reato contestato è sufficiente che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a incidere sulla libertà morale della vittima, il cui eventuale atteggiamento non influisce sulla sussistenza del delitto, potendone, al più, limitare la gravità dello stesso; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere estensore Il P