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Ordinanza — n. 25014/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 25014/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 25014/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAFA RAFFAELE nato a NAPOLI il 13/01/1994 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Caiafa Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria C. Vetere ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità - è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze particolarmente generiche, è volto a prefigurare un'alternativa rilettura del compendio istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata e completa nella quale i giudici di merito hanno evidenziato tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, del delitto di furto;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 25014/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Vetere ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità - è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze particolarmente generiche, è volto a prefigurare un'alternativa rilettura del compendio istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata e completa nella quale i giudici di merito hanno evidenziato tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, del delitto di furto;

Parole chiave

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cosa fuori commercio difesa contro le pratiche commerciali illecite furto per mestiere commercio ambulante tentato furto sfratto da locali commerciali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAIAFA RAFFAELE nato a NAPOLI il 13/01/1994 avverso la sentenza del 28/10/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Caiafa Raffaele ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Santa Maria C. Vetere ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto pluriaggravato; Considerato che il primo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità - è inammissibile in quanto, oltre a essere costituito da doglianze particolarmente generiche, è volto a prefigurare un'alternativa rilettura del compendio istruttorio, estranea al sindacato di legittimità, a fronte di una motivazione adeguata e completa nella quale i giudici di merito hanno evidenziato tutti gli estremi, oggettivi e soggettivi, del delitto di furto;

Ritenuto che il secondo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della fattispecie tentata - è inammissibile in quanto reiterativo di censure già ampiamente vagliate dalla corte territoriale, la quale ha evidenziato come non residuino dubbi circa l'avvenuta consumazione del fatto di reato, in quanto la merce era risultava effettivamente sottratta e l'imputato era riuscito ad allontanarsi dagli esercizi commerciali, venendo bloccato dagli addetti alla vigilanza solo in un secondo momento, sicché i beni sottratti erano entrati nella sfera di dominio dello stesso;

Considerato che il terzo motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'esposizione del bene alla pubblica fede - è manifestamente infondato in quanto prospetta enunciati ermeneutici in palese contrasto con la costante giurisprudenza di legittimità secondo la quale integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, se non disperso prima del passaggio alle casse, consente la mera rilevazione acustica della merce occultata al varco, ma non assicura la possibilità di controllo a distanza che esclude l'aggravante (Sez. 5, n. 17 del 21/11/2019, Bevilacqua, Rv. 278383);

Ritenuto che il quarto motivo di ricorso - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche - è inammissibile in quanto inerente al trattamento punitivo, in merito al quale la corte di appello ha escluso il giudizio di prevalenza delle invocate attenuanti attesa la pluralità delle aggravanti contestate; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il Consigliere