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Ordinanza — n. 24875/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to failure to meet statutory 15-day filing deadline.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24875/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal inadmissible because it was filed one day after the statutory 15-day deadline expired. Although the defense attorney later attempted to waive the appeal without a special power of attorney, the court ruled that the initial procedural defect regarding the filing date could not be cured. Consequently, the appeal was rejected without formal proceedings, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.: A cassation appeal filed after the expiration of the statutory time limit is inadmissible, and such a procedural defect cannot be cured by a subsequent waiver by the defense attorney.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility statutory time limit expiration waiver of appeal invalidity procedural defect cure special power of attorney deposito tardivo tempestività dell'istanza di ricusazione inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Art. 600, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 444 ss. cod. proc. pen.
Art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
pen., la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 18.000 di multa per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALVATI ANTONIO nato a NAPOLI il 28/12/1959 avverso la sentenza del 23/09/2024 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 16688/25 Salvati OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui gli è stata applicata, su richiesta ex artt. 444 ss. cod. proc. pen., la pena di anni 3 e mesi 10 di reclusione ed euro 18.000 di multa per i reati di cui all'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n 309; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto proposto senza il rispetto dei termini di legge; invero, a fronte di sentenza con motivazione contestuale pronunciata alla presenza del ricorrente in data 23 settembre 2024, il termine di 15 giorni per impugnare scadeva in data 8 ottobre 2024; il ricorso per cassazione è stato depositato in data 9 ottobre 2024; che tale considerazione prevale sulla rinuncia all'impugnazione successivamente presentata da difensore senza allegazione di procura speciale; che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i