Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24874/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of merit in lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24874/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's refusal to grant generic mitigating circumstances was legally sound. The appellant, Maggi, argued for leniency despite multiple convictions, but the Court of Appeal provided logical and coherent reasoning based on the absence of positive elements. Consequently, the Court found the appeal excluded from legitimacy review and upheld the original conviction while ordering the appellant to pay procedural costs.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The appeal regarding the non-granting of generic mitigating circumstances is inadmissible if the court of first instance provided logical and coherent reasoning, as such decisions fall outside the scope of legitimacy review.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances violation of law appeal multiple convictions legitimacy review scope procedural costs order attenuazione della pena recupero dei costi motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAGGI BRYAN nato a BRINDISI il 08/06/1990 avverso la sentenza del 30/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 11188/25 Maggi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (v. in particolare p. 1 là dove la Corte da atto di come le plurime condanne a carico del ricorrente e l'assenza di ogni altro elemento positivamente valutabile osti alla concessione di dette circostanze);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20