Italian Court dismisses appeal claiming resistance and assault are separate crimes, ruling they concure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that resisting a public official and committing assault are distinct crimes that should not be absorbed by one another. The court rejected this, citing established precedent that these offenses are materially different and can concurrently occur.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 651 cod. pen.: The crime of resistance to a public official does not absorb the crime of assault; the two offenses are distinct and may concure when the conduct is materially different and successive.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPONCICHETTI AMERICO MARCO nato a SAN SEVERO il 11/07/1981 avverso la sentenza del 03/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; Yut N. 11118/25 Sponcichetti OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 651 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso è manifestamente infondato dal momento che, secondo la giurisprudenza di legittimità, il reato di cui all'art.651 cod. pen. non rimane assorbito ma concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale di cui all'art. 337 cod. pen., risultando le relative condotte completamente diverse, se raffrontate in astratto, e susseguenti materialmente l'una all'altra, se considerate in concreto (Sez. 6, n. 39227 del 30/05/2013, Lettieri, Rv. 257083);
Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il