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Ordinanza — n. 24871/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for attempted murder and theft, citing sufficient evidence and lack of justification.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24871/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeals filed by Vincenzo and Daniele Curci inadmissible, ordering them to pay court costs. The defendants argued for a re-evaluation of evidence regarding the omission of the justification provided in Article 393-bis of the Penal Code, emphasizing their conduct. The court rejected this request, finding the lower court's reasoning logical and coherent based on the exhaustive review of probative data.

Regesto Legislator

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Art. 393-bis cod. pen.; Art. 337, 582 cod. pen.: Appeals challenging a conviction for attempted murder and theft based on the omission of a statutory justification are inadmissible if the lower court's reasoning is logically coherent and based on a complete review of the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
omitted justification attempted murder theft conviction inadmissible appeal probative evidence Cassa delle ammende logical coherence reati contro la pubblica autorità

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 582 cod. pen.
Art. 393-bis cod. pen.
art. 393-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURCI VINCENZO nato a CERIGNOLA il 02/01/1968 CURCI DANIELE nato a CERIGNOLA il 15/01/1995 avverso la sentenza del 30/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 11110/25 Curci + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per i reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen.); Esaminati i motivi dei ricorsi; Considerato che il l'unico motivo, comune ad entrambi gli imputati, si risolve nella richiesta di una rivalutazione delle fonti di prova che il provvedimento impugnato ha sviluppato con argomentazioni connotate da lineare e coerente logicità, sulla base dell'esauriente disamina dei dati probatori in ordine all'omessa applicazione della causa di giustificazione di cui all'art. 393-bis cod. pen., valorizzando le risultanze processuali, con particolare riguardo alle modalità della condotta tenuta dagli imputati (vedi pagg. 5-6 della sentenza impugnata);

Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i