Cassation court dismisses appeal as inadmissible for generic challenges to trial court's factual findings and sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for a specific crime and the sentencing, arguing against the application of general mitigating circumstances. The court rejected these arguments as generic complaints that failed to engage with the detailed factual reasoning provided by the Court of Appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 377-bis c.p.; Art. 416-bis.1 c.p.: Appeals must substantively engage with the trial court's factual reasoning; generic challenges to the assessment of mitigating circumstances or the reconstruction of events are inadmissible.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISSO GIUSEPPE nato a NAPOLI il 19/05/1976 avverso la sentenza del 23/12/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 11038/25 Misso Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 377-bis cod. pen. aggravato ex art. 416-bis.1 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto: che le censure del ricorrente in punto di responsabilità per il reato addebitatogli, risultano diretta ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
Ritenuto che i secondo motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pp. 5-6); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis