Cassation court dismisses appeal as specific because it fails to adequately confront the lower court's reasoning on non-prosecution.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground of complaint was aspecific and failed to adequately confront the reasoning of the Court of Appeal. The lower court correctly assessed the overall gravity of the offense and the repetition of the illegal conduct to deny the benefit of non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the appellant was condemned to pay procedural costs and a fine to the Fine Fund.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal must be specific and adequately confront the reasoning of the lower court; an aspecific complaint that does not address the court's evaluation of the offense's gravity and the repetition of conduct is inadmissible.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TOSCANO GIULIA AGATA nato il 08/02/1992 avverso la sentenza del 13/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 11026/25 Toscano OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è aspecifico dal momento che non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte d'appello correttamente valorizzato - in senso ostativo al riconoscimento del beneficio - la complessiva gravità del fatto e la reiterazione della condotta illecita (v. in particolare p. 3);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/