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Ordinanza — n. 24868/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against inadmissibility ruling due to lack of domicile declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24868/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Elena Menichilli inadmissible, ordering her to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged the lower court's decision to reject her appeal based on the failure to declare or elect a domicile in the appeal document. The court found the objection manifestly unfounded because the lower court had already declared the appeal inadmissible under specific procedural articles without addressing the alleged defect.

Regesto Legislator

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Art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen.; Art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the appellant fails to declare or elect a domicile, and such a defect is not cured by subsequent acts or arguments.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility domicile declaration requirement Court of Cassation ruling procedural defect dismissal appellant costs and fine documenti mancanti esibizione di documenti d'identità procedura di rivendicazione nel pignoramento

Disposizioni normative citate

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Art. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen.
Art. 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENICHILLI ELENA nato a PESCARA il 20/08/1992 avverso l'ordinanza del 25/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; QL, N. 11006/25 MENICHILLI OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.372 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le censure di cui all'unico motivo di ricorso, attinenti alla mancata allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio sottoscritta dall'imputata all'atto di impugnazione, sono manifestamente infondate poiché il ricorrente non si confronta affatto con il provvedimento impugnato che, con logiche argomentazioni e richiamando i principi che non risultano essere stati osservati nel proporre l'appello, ha dichiarato l'inammissibilità del gravame ai sensi del combinato disposto degli artt. 581, co. 1-ter, cod. proc. pen. e 591, co. 1, lett. c), cod. proc. pen. (v. pp. 1-2);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20