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Ordinanza — n. 24867/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as the complaint regarding excessive penalty and lack of generic mitigating circumstances is too specific.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24867/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Francesco Lombardo inadmissible and ordered him to pay procedural costs and a fine. Lombardo argued that the penalty imposed for the crime in Article 337 of the Penal Code was excessive due to the non-concession of generic mitigating circumstances. The court rejected this claim because the arguments presented lacked logical coherence and failed to engage with the specific reasoning of the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are too specific, as they must demonstrate a lack of logical coherence or fail to confront the specific reasoning of the contested judgment.

Parole chiave

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inadmissible appeal excessive penalty generic mitigating circumstances lack of logical coherence Article 337 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende sanzioni pecuniarie

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOMBARDO FRANCESCO nato a LENTINI il 11/07/1983 avverso la sentenza del 11/02/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 10955/25 LOMBARDO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente all'eccessività della pena irrogata con particolare riguardo alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (cfr. p.2) ;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pa gamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2025 Il Consigliere estensore Il Pr' sidente Maria Silvi Giorgi Giorgi Fidelbo nz:Zio7.p-e1; Aia /.íz Dec)U:2625'- : IL; Dì CASSKLIONE- U.P(._.P CEN-liZALE .) ) ( 9 k,s,\-/' (1 O CjWiL ey\iog. )\9S5c) tAjt CM/L- LAr ci/L eitinS„, Ut.r.n (-2. \N", 0A ju:, e),-) „\