Italian Court dismisses appeal for lack of domicile election, ruling it does not limit access to higher jurisdiction.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a missing domicile election, rejecting the claim that this restriction violated access to higher jurisdiction. The appellant argued the prior lack of domicile reference limited his rights, but the court noted the defendant was free at the time of the appeal and no prior election existed. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 387-bis cod. pen.; The failure to cite a prior domicile election does not constitute a limitation of access to higher jurisdiction when the defendant was free at the time of the appeal and no such election was recorded.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEGNA ANDREA nato a PALERMO il 20/09/1978 avverso l'ordinanza del 10/02/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 10935/25 Megna OSSERVA Visti gli atti e la ordinanza impugnata (declaratoria inammissibilità appello in relazione a condanna per il reato di cui all' art. 387-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il difensore dell'imputato ha presentato ricorso per cassazione avverso detto provvedimento, deducendone la violazione di legge e il vizio di motivazione perché -a suo avviso- la sanzione di inammissibilità in ragione del mancato riferimento a una elezione di domicilio resa in precedenza si risolve in una "limitazione al diritto di accesso alla giurisdizione superiore"; che il motivo è manifestamente infondato, atteso che, come si evince dall'atto di appello, non è contenuto riferimento alcuno a una elezione di domicilio precedentemente resa, essendo l'imputato libero al momento della proposizione del gravame (ed essendo stata la sentenza di promo grado emessa il 9 ottobre 2023);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il