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Ordinanza — n. 24863/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and procedural violations under Italian Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24863/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible de plano, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant sought to challenge a first-instance judgment applying a reduced sentence based on prosecutor consent, but the court rejected the claim that the trial court failed to verify statutory acquittal grounds under Article 129. The decision held that the appeal grounds were too generic and did not fall within the specific exceptions permitted by Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 444, 448, 610 c.p.p.; The appeal is inadmissible de plano when the grounds are generic and do not fit the specific exceptions listed in Article 448, paragraph 2-bis, of the Criminal Procedure Code.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds de plano dismissal Criminal Procedure Code procedural costs Cassa delle ammende acquittal grounds motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 444 c.p.p.
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod.
Art. 129 c.p.p.
pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che è inammissibile il motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod.
Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
pen., essendo generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
pen.; che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.
art. 444 cod. proc. pen
E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 337 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che è inammissibile il motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art.
art. 129 cod. proc. pen
pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che è inammissibile il motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendo generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALESSANDRO ANDREA nato a CANOSA DI PUGLIA il 25/04/1972 avverso la sentenza del 04/03/2025 del TRIBUNALE di TRANIudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 10922/25 D'Alessandro

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 337 cod. pen., ha applicato la pena come dallo stesso richiesta con il consenso del P.M.; che è inammissibile il motivo di ricorso concernente il vizio di motivazione in relazione alla verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., essendo generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; che l'inammissibilità del ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/202