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Ordinanza — n. 24858/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specificity and request for merit re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the lower court's judgment on the crime of false testimony was flawed due to factual misrepresentation and lack of subjective responsibility. The court rejected these claims as mere complaints lacking specificity and attempting an impermissible re-evaluation of the case merits.

Regesto Legislator

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Art. 367 cod. pen.; Art. 368 cod. proc. pen.: Appeals must be specific and cannot request a re-evaluation of the merits; generic complaints regarding factual misrepresentation or lack of subjective responsibility are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specificity re-evaluation of merits false testimony crime subjective responsibility censura dell'apprezzamento delle prove esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 cod. pen.
Art. 368 cod. proc. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIHAIL MARILENA nato il 15/02/1959 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 10832/25 Mihail OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.367 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze contenute nei primi due motivi di ricorso, concernenti il vizio di motivazione anche per travisamento della prova, risultano manifestamente infondate perché costituite da mere doglianze in punto di fatto e dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori, non misurandosi affatto con le corrette e non illogiche argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare pp. 3-5).

Ritenuto che le censure di cui al terzo motivo di ricorso, attinenti alla sussistenza della responsabilità per il reato contestato in relazione all'elemento soggettivo, risultano, altresì, prive di specificità in quanto meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e disattese dal giudice di merito, e, comunque, prospettano una rivalutazione del merito, non ammessa in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso