Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24853/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic complaints fail to challenge substantive merit findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24853/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances regarding a sentencing error, but the court found these arguments to be mere general criticisms. The court ruled that the appeal did not sufficiently engage with the detailed merit assessments already made by the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it consists solely of generic criticisms that do not specifically challenge the factual or legal reasoning of the lower court's substantive judgment.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic criticisms inadmissible appeal merit review sentencing mitigation Cassation procedure motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
art. 341-bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MOLA VALENTINA nato a TORINO il 30/12/1986 avverso la sentenza del 29/01/2025 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N.10620/25 DI MOLA OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 341-bis cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pp. 2-3);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/