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Ordinanza — n. 24852/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific legal and factual support.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24852/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Ahmetovic Sergio inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant's complaints were deemed entirely generic, consisting merely of assertions without confronting the lower court's decision or providing specific legal and factual arguments. Consequently, the court rejected the appeal as it failed to meet the threshold of specific requests required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals must be specific; generic complaints lacking factual and legal support are inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility generic grounds rejection specific requests requirement procedural costs award Cassa delle ammende fine eccezioni processuali tardive anticipo spese tardivo ritardo scusabile

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AHMETOVIC SERGIO (CUI 019GLER) nato il 17/05/1981 avverso la sentenza del 11/11/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 10382/25 AHMETOVIC OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.334 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze con cui si censura l'affermazione di responsabilità per il reato contestato, sono del tutto generiche, limitandosi a mere enunciazioni, non confrontandosi con il contenuto della sentenza che ha dichiarato l'appello inammissibile per tardività, né coniugandosi alla enunciazione di specifiche richieste con connessa indicazione delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che le sorreggono;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/2