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Ordinanza — n. 24846/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of standing due to failure to sign by a qualified defense attorney.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24846/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was personally signed by the accused rather than by a qualified defense attorney. The appellant argued for the right to file the petition directly, but the court emphasized the mandatory requirement under Article 613 of the Code of Criminal Procedure for such acts to be executed by a registered defender. Consequently, the court ruled the appeal invalid and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be signed by a qualified defense attorney; personal signing by the accused renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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lack of standing qualified defense attorney Cassation procedure personal signing inadmissible appeal difetto di legittimazione del ministero pubblico legittimazione a ricorrere opposizione

Disposizioni normative citate

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Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.
pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto personalmente dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod.
Law n. 103 of 23 June 2017
art. 337 cod. pen
9729/25 Gallori OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALLORI IACOPO nato a FIRENZE il 29/02/1976 avverso la sentenza del 04/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9729/25 Gallori OSSERVA Ritenuto che l'imputato ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con cui veniva condannato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.; che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di legittimazione processuale del ricorrente, essendo stato infatti irritualmente proposto personalmente dall'imputato, in violazione della regola dettata dall'art. 613, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, secondo cui "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi" devono essere sottoscritti, "a pena di inammissibilità", da un difensore iscritto nell'apposito albo speciale della Corte di cassazione munito di specifico mandato difensivo (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che alla relativa declaratoria d'inammissibilità del ricorso la Corte provvede «senza formalità di procedura», ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis, cod. proc. pen., aggiunto dalla legge n. 103 del 2017, cioè de plano con trattazione camerale non partecipata; che l'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e di una somma alla Cassa delle ammende che va fissata in tremila euro. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il