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Ordinanza — n. 24845/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic mitigating circumstances due to lack of remorse signals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24845/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for generic mitigating circumstances, but the lower court found no signs of remorse or conciliatory effort toward the victim. Consequently, the court ruled that the merit judges' reasoning was logical and coherent, falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the non-granting of generic mitigating circumstances when the lower court has provided a logical, coherent, and specific justification based on the absence of any signal of repentance or conciliatory effort.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances violation of law defect of reasoning lack of remorse conciliatory effort inadmissibility of appeal procedural costs compensazione nel fallimento

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROUDI SLIM BEN FERJANI nato il 20/01/1963 avverso la sentenza del 24/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9723/25 Troudi OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminato il motivo di ricorso; Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso, avente a oggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, esula dalla valutazione di legittimità perché i giudici di merito hanno motivato in maniera logica, coerente e puntuale (v. in particolare p. 3 là dove la Corte dà atto di come sia mancato qualsivoglia segnale di resipiscenza o impegno, anche solo in termini conciliativi, nei confronti della persona offesa);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/