Cassation court dismisses appeal as generic and specific regarding lack of merit and non-punishability arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for fraud and theft, claiming particular triviality under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were too generic and failed to adequately engage with the specific reasoning of the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are not specific and do not adequately engage with the reasoning of the contested decision.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAFLEUR LUCIA nato a PAGANI il 13/12/1978 avverso la sentenza del 20/02/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9714/25 Lafleur OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso, attinente alla responsabilità dell'imputata per il reato contestato, è privo di specificità in quanto si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 5);
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che censura l'omessa applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., è aspecifico dal momento che non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, avendo la Corte d'appello correttamente valorizzato - in senso ostativo al riconoscimento del beneficio - che l'imputata ha approfittato dell'autorizzazione concessa anche per commettere, oltre all'evasione, il reato di furto, pur dichiarato improcedibile per mancanza di querela;
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il