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Ordinanza — n. 24843/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for lack of specificity regarding exclusion grounds and generic challenges to sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24843/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specificity in the first ground and generic arguments in the second. The appellant challenged the lower court's failure to explicitly recognize the exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code and the denial of a domiciliary detention sanction. The court rejected these claims because the first argument did not meaningfully contrast with the judges' reasoning on the minor value of the offenses, while the second relied on general deductions against an implicit but clear motivation in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity by failing to meaningfully contrast with the lower court's reasoning or if the arguments are generic in the face of an implicit but clear motivation in the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity exclusion of punishability domiciliary detention penal code provisions misura sostitutiva della detenzione indennizzo per carcerazione preventiva motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 385 cod. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 13 maggio 2025; Considerato che il primo motivo relativo al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 131-bis cod. pen
pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 13 maggio 2025; Considerato che il primo motivo relativo al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLETTA FRANCESCO nato a CASARANO il 29/04/1992 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9658/25 Colette OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso nonché la memoria in data 13 maggio 2025; Considerato che il primo motivo relativo al vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. risulta privo di specificità in quanto non si confronta con le corrette e non illogiche argomentazioni dei Giudici di merito là dove sottolineano l'accertamento di due illeciti commessi a distanza di poco più di un mese, dimostrativo del non lieve disvalore della condotta (v. in particolare p. 4);

Ritenuto che il secondo motivo, che censura il vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione della sanzione sostitutiva della detenzione domiciliare, ribadito con la citata memoria, prospetta deduzioni generiche a fronte di una motivazione implicita di tenore inequivoco contenuta nella parte motivazionale della sentenza relativa al trattamento sanzionatorio; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso