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Ordinanza — n. 24841/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against plea bargain sentencing for generic legal violation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24841/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was generic and did not fall within the specific grounds for review allowed under the Code of Criminal Procedure. The appellant challenged the sentencing for a crime involving a plea agreement, arguing for alternative penalties and non-application of recidivism, but the court noted these issues were not part of the agreed terms. Consequently, the court ruled that appeals against the application of such agreed sentences are strictly limited by statutory provisions, rendering this broad challenge invalid.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against the application of a sentence agreed upon in a plea bargain are inadmissible unless they strictly fall within the specific grounds for review enumerated in the law.

Parole chiave

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plea bargain appeal inadmissible appeal generic appeal sentencing agreement recidivism application recidiva nell'infrazione adeguamento della pena remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
9618/25 NICOSIA OSSERVA che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
Art. 385 cod. pen.
pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione con una delle pene alternative di cui all'art.
Art. 53 ss. I. 689 del 1981
pen., ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione con una delle pene alternative di cui all'art. 53 ss.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art.
art. 444 cod. proc. pen
9618/25 NICOSIA OSSERVA che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art.
art. 385 cod. pen
pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione con una delle pene alternative di cui all'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337
pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOSIA LAURA nato a MAZARA DEL VALLO il 28/10/1986 avverso la sentenza del 21/02/2025 del TRIBUNALE di MARSALAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9618/25 NICOSIA OSSERVA che l'imputata ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, che, a norma dell'art. 444 cod. proc. pen., in relazione al reato di cui all'art. 385 cod. pen., ha applicato la pena come dalla stessa richiesta con il consenso del P.M.; che la ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata sostituzione con una delle pene alternative di cui all'art. 53 ss.

I. 689 del 1981, nonché alla mancata disapplicazione della recidiva; che la sostituzione non era oggetto dell'accordo intervenuto fra le parti e che, in tema di patteggiamento, è, invero, inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio concordato fra le parti, atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, Pierri, Rv. 278337). che il ricorso, «de plano» ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., va pertanto dichiarato inammissibile perché generico e proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 2