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Ordinanza — n. 24840/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of special procurator for public utility work request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24840/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground for appeal concerned the refusal of a substitute sentence involving public utility work, which the appellant claimed was unmotivated. The court ruled this argument invalid because the written submissions requesting this specific sentence were not presented by a lawyer holding a special procurator.

Regesto Legislator

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Art. 56 and 385 of the Penal Code; The appeal is inadmissible when the substantive request for a substitute sentence of public utility work was not formally presented by a defender holding a special procurator.

Parole chiave

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public utility work substitute sentence special procurator inadmissible appeal procedural defect Italian Penal Code Corte di Cassazione sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Art. 385 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLINO COSIMO VALERIO nato a NOVOLI il 21/05/1972 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9611/25 Marcellino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt.56 e 385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato dal momento che la generica richiesta contenuta nelle conclusioni scritte presentate in appello non è stata presentata da difensore munito di procura speciale;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/