Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of special procurator for public utility work request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The sole ground for appeal concerned the refusal of a substitute sentence involving public utility work, which the appellant claimed was unmotivated. The court ruled this argument invalid because the written submissions requesting this specific sentence were not presented by a lawyer holding a special procurator.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 56 and 385 of the Penal Code; The appeal is inadmissible when the substantive request for a substitute sentence of public utility work was not formally presented by a defender holding a special procurator.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLINO COSIMO VALERIO nato a NOVOLI il 21/05/1972 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9611/25 Marcellino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui agli artt.56 e 385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato dal momento che la generica richiesta contenuta nelle conclusioni scritte presentate in appello non è stata presentata da difensore munito di procura speciale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06/