Cassation appeal dismissed for lack of specificity; generic censure rejected without engaging merits.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the sole ground raised lacked specificity and failed to engage with the lower court's detailed reasoning. The appellant argued against the psychological element and the non-punishability provision of Article 131-bis of the Penal Code, but offered only generic criticisms. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: An appeal is inadmissible if it consists merely of generic censure without specifically addressing the merits or engaging with the detailed reasoning of the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SAITA VINCENZO nato a NISCEMI il 05/11/1946 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9566/25 Saita OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, articolato in più punti attinenti alla responsabilità dell'imputato per il reato contestato, all'insussistenza dell'elemento psicologico e all'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è privo di specificità in quanto si limita a generiche censure, non misurandosi affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. in particolare p. 5);
Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0