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Ordinanza — n. 24837/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific grounds and failure to raise mitigation claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24837/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Riccobono against a Palermo Court of Appeal judgment inadmissible. The appellant argued for a partial mental defect and non-punishment under Article 131-bis, but the court found these arguments nonspecific and lacked logical coherence. Furthermore, the claim for maximum mitigation under Article 89 was not previously raised as an appeal ground, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 89 cod. pen.; Art. 337 cod. pen. Appeals must be specific and raise all grounds for mitigation before the appellate court; failure to do so renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement mitigation claim procedural defect mental defect defense attenuazione della pena alleggerimento della pena proporzionalità della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
nella sua massima estensione - non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - attinenti rispettivamente alla mancanza dell'elemento psicologico richiesto dal reato per sussistenza del vizio parziale di mente e alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
Art. 89 cod. pen.
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - nella parte relativa al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. nella sua massima estensione - non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art.
Art. 337 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - attinenti rispettivamente alla mancanza dell'elemento psicologico richiesto dal reato per sussistenza del vizio parziale di mente e alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
art. 89 cod. pen
Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - nella parte relativa al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCOBONO ANTONINO nato a PALERMO il 07/02/1985 avverso la sentenza del 28/09/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9549/25 RICCOBONO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.) ed esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso - attinenti rispettivamente alla mancanza dell'elemento psicologico richiesto dal reato per sussistenza del vizio parziale di mente e alla omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. -, nonché il terzo motivo di ricorso, limitatamente alla parte in cui si censura l'omessa applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario, sono aspecifici poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pp. 8 - 10);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso - nella parte relativa al mancato riconoscimento della diminuente di cui all'art. 89 cod. pen. nella sua massima estensione - non risulta essere stato previamente dedotto come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla configurabilità del reato contestato, sul vizio di motivazione della sentenza, sull'omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., sull'eccessività della pena irrogata e sulla omessa applicazione del beneficio della non menzione nel casellario giudiziario;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec