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Ordinanza — n. 24836/2025 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to late recidiva argument and specific lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24836/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the conviction for endangering public safety and the application of recidiva, but the court found the first argument merely repetitive of previously rejected claims. The second argument regarding recidiva was deemed inadmissible because it was not formally raised as a ground for appeal, violating procedural requirements.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 337 cod. pen.; Appeals must be specific and timely; arguments not raised as grounds for appeal are inadmissible; repetitive arguments lack merit.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidiva procedural defect specificity of appeal grounds repetitive arguments merit court costs and fine pericolo per l'incolumità pubblica reati contro la tranquillità pubblica pericolo di reiterazione

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti l'applicazione della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod.
Art. 337 cod. pen.
9512/25 Corona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
art. 337 cod. pen
9512/25 Corona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA CRISTIAN nato a PALERMO il 28/10/1999 avverso la sentenza del 25/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9512/25 Corona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che le doglianze di cui al primo motivo di ricorso, attinenti alla configurabilità del reato contestato, e in particolare alla sussistenza dell'elemento oggettivo per inidoneità della condotta a mettere in pericolo l'incolumità degli astanti, sono aspecifiche poiché si limitano a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte territoriale (v. pp. 5-7);

Ritenuto altresì che le censure di cui al secondo motivo di ricorso, riguardanti l'applicazione della recidiva, non risultano essere state previamente dedotte come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello, vertente unicamente sulla nullità della sentenza per vizio di motivazione, sulla erronea valutazione degli elementi di prova e sulla mancanza dell'elemento oggettivo del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il