Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of special procurator for public utility work request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay court costs and a fine. The sole ground for appeal concerned the refusal of a public utility work sentence substitute, which the court found unsupported because the written request was not submitted by a lawyer holding a special procurator. Consequently, the appeal was rejected as baseless due to this procedural defect.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 385 cod. pen.; Art. 586 c.p.p.: A request for a substitute sentence of public utility work submitted in appeal without a special procurator is procedurally invalid, rendering the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCELLINO COSIMO VALERIO nato a NOVOLI il 21/05/1972 avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9507/25 Marcellino OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.385 cod. pen.); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, avente ad oggetto il vizio di motivazione con riguardo alla mancata concessione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, è manifestamente infondato dal momento che la generica richiesta contenuta nelle conclusioni scritte presentate in appello non è stata presentata da difensore munito di procura speciale;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/06