Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24834/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as specific argument lacks logical coherence and fails to confront the judgment.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24834/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding excessive sentencing was deemed aspecific. The court found the appellant's arguments lacked logical coherence and failed to meaningfully confront the contested decision. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds raised are aspecific because the arguments lack logical coherence and fail to confront the contested decision.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal aspecific grounds lack of logical coherence excessive sentencing procedural costs motivi di cassazione controllo della commisurazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 367 c.p.p.
Art. 368 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PATRUNO PAOLO nato a BARI il 13/03/1984 avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; N. 9492/25 PATRUNO OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art.337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che l'unico motivo dedotto nel ricorso, attinente al trattamento sanzionatorio, e in particolare all'eccessività della pena irrogata, è aspecifico poiché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che le argomentazioni sono connotate da lineare e coerente logicità con cui il ricorrente non si confronta (v. pp. 5- 6);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20/0