Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 24831/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as specific arguments lack sufficient scrutiny of lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24831/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant's arguments regarding the psychological element and sentencing were deemed too general. The appellant claimed the lower court failed to properly assess specific mitigating circumstances and the psychological profile of the defendant. The court rejected these claims, ruling that the appellate court had already thoroughly examined the case details and provided adequate reasoning without needing further specific analysis.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 385 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and directly challenge the lower court's reasoning; general complaints lacking precise comparison with the original judgment are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal specificity requirement psychological element sentencing mitigation Cassazione ordinanza affezioni psichiche pericolo di reiterazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 385 cod. pen.
Art. 366 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRICCI MICHELE nato a CERIGNOLA il 27/05/1976 avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9448/25 Mastricci OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art.385 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che la prima parte dell'unico motivo di ricorso, attinente al vizio di motivazione circa la ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico, è aspecifico, poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (cfr. pag. 3);

Ritenuto che la seconda parte del motivo attinente al trattamento sanzionatorio con particolare riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche è parimenti aspecifico perché non si confronta con le articolare argomentazioni della Corte territoriale (v. in particolare p. 4 là dove, valutando i plurimi e significativi precedenti, la gravità della condotta e la pericolosità del soggetto, in Giudici di appello hanno ritenuto l'imputato non meritevole di applicazione delle circostanze generiche neppure con giudizio di equivalenza rispetto alla recidiva);

Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso