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Ordinanza — n. 24830/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific and inadmissible due to lack of argumentative depth.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24830/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued against a conviction for obstructing public office, claiming the conduct lacked specific impediment elements and questioning the evaluation of witness testimony. The court rejected these claims because the arguments were non-specific, merely reproducing criticisms already thoroughly examined and dismissed by the lower court with proper legal reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 366 c.p.p.: Appeals must be specific and argumentative; generic reproductions of lower court criticisms without new legal analysis render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity obstruction of public office repetitive arguments procedural dismissal ricusazione del pubblico ministero verosimiglianza della persecuzione ammissione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
9441/25 Maffia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod.
Art. 366 c.p.p.
art. 337 cod. pen
Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAFFIA RAFFAELE CARMINE nato a BENEVENTO il 16/07/1969 avverso la sentenza del 04/07/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9441/25 Maffia OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 337 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, riguardante la configurabilità del reato contestato per inidoneità della condotta a costituire un impedimento all'attività del pubblico ufficio, è aspecifico, limitandosi a mere enunciazioni riproduttive di censure già vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, dal momento che il provvedimento impugnato sottolinea correttamente la sussistenza degli elementi costitutivi del reato (v. pp. 2-3);

Ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, attinente alla responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e all'erronea valutazione della prova in relazione alle testimonianze dibattimentali rese dai carabinieri, è privo di specificità poiché non si misura affatto con gli apprezzamenti di merito adeguatamente scrutinati dalla Corte territoriale con puntuale e logico apparato argomentativo (v. pp. 2-3); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 2