Italian Court dismisses appeals as they improperly re-evaluate evidence and merit findings by appellate court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals by Monticciolo and Sardo inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants challenged a conviction for the crime of false testimony, arguing against the appellate court's reasoning. The court rejected these claims because they attempted to re-read evidence and propose alternative fact-finding without engaging with the proven facts, which is prohibited in Italian cassation proceedings.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 367 c.p.p.; Art. 368 c.p.p.: Appeals against judgments of second instance are inadmissible if they seek a re-evaluation of evidence or a different reconstruction of facts, as the court of cassation cannot substitute its own assessment for that of the judges of merit.
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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MONTICCIOLO ANTONINA nato a PACECO il 16/10/1956 SARDO MAURIZIO nato a PACECO il 27/06/1973 avverso la sentenza del 15/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARIA SILVIA GIORGI; n. 9428/25 Monticciolo + 1 OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all' art. 348 cod. pen.); Esaminati i motivi di ricorso di entrambi gli imputati; Ritenuto che le censure proposte dai ricorrenti nei primi due motivi di ricorso in punto di responsabilità per il reato loro addebitato, risultano dirette ad una non consentita rilettura degli elementi probatori e a prospettare una diversa e alternativa ricostruzione della vicenda di cui all'imputazione, senza misurarsi realmente con gli elementi di prova e con gli apprezzamenti di merito scrutinati dalla Corte d'appello con diffuso, analitico e logico apparato argomentativo; che il tessuto motivazionale della sentenza impugnata non appare quindi censurabile in sede di controllo di legittimità, che non può spingersi a verificare la rispondenza di siffatto apparato argomentativo alle risultanze processuali, sovrapponendo la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito;
Considerato, invero, quanto al terzo motivo di ricorso, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. di tal che i motivi di ricorso risultano meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (v. pag. 19); Rilevato, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis