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Ordinanza — n. 24826/2025 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 24826/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24826/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Rilevato che Dragà Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che lo dichiarava responsabile del reato di minaccia grave e di porto abusivo di arma; considerato che è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, con allegata procura speciale da parte dell'imputato; Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, corredato di sottoscrizione del ricorrente e autentica della stessa da parte del difensore; le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 24826/2025 — snpen · Corte di Cassazione: che lo dichiarava responsabile del reato di minaccia grave e di porto abusivo di arma; considerato che è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, con allegata procura speciale da parte dell'imputato; Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, corredato di sottoscrizione del ricorrente e autentica della stessa da parte del difensore; le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali ammende per infrazione procedurale impugnazione di decisioni amministrative motivi di cassazione opposizione al precetto esecutivo censure procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRAGA' SERGIO nato a MESSINA il 08/05/1950 avverso la sentenza del 12/02/2025 della CORTE D'APPELLO DI MESSINA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Dragà Sergio ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Barcellona P.G. che lo dichiarava responsabile del reato di minaccia grave e di porto abusivo di arma; considerato che è pervenuta rinuncia all'impugnazione da parte del difensore, con allegata procura speciale da parte dell'imputato; Considerato che il ricorso è inammissibile per sopravvenuta rinuncia a mezzo del deposito del relativo atto, corredato di sottoscrizione del ricorrente e autentica della stessa da parte del difensore; le Sezioni Unite di questa Corte hanno precisato che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell'avente diritto, determina l'immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l'immediato passaggio in giudicato della sentenza all'atto della dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione» (Sez.

U, n. 12602 del 17 dicembre 2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266821); Rilevato che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue la condanna delja ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, equa al caso, indicata in dispositivo; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di cinquecento euro in favore della Cassa delle amme