Italian court dismisses appeal as generic and indeterminate, violating procedural requirements for specific grievances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to the generic nature of the complaint regarding the lack of acquittal. The appellant argued the lower court failed to explicitly address specific defenses, but the court found the first-instance judgment logically sound and sufficiently responsive to all arguments. Consequently, the appeal was rejected because it lacked the specificity required by law to allow the appellate court to exercise its supervisory role.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the grounds are generic and indeterminate, failing to specify the elements underlying the criticism and preventing the appellate court from identifying the specific reliefs raised.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPIRITO MARCO (alias DONATI MAURO) nato a ROMA il 30/03/1966 avverso la sentenza del 20/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI ROMA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Marco Spirito ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha riformato parzialmente, escludendo l'aggravante dell'art. 219, comma 1, I. fall., quella del Tribunale capitolino che lo dichiarava responsabile • del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione per mancata assoluzione dai reati contestati all'imputato - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale ha dato conto degli elementi essenziali posti a fondamento della responsabilità nelle pagine da 4 a 6 della sentenza impugnata, confrontandosi in modo specifico con le argomentazioni difensive, così rendendo una motivazione congrua ed esente da vizi logici.
In particolare, vi è risposta alle doglianze, che si reiterano in questa Sede, relative alla notifica della richiesta di audizione a nome del Donati e non dello Spirito, ampia motivazione quanto al dolo dei delitti per cui si procede, puntuale risposta sulle dichiarazioni di Zangrilli, mentre in relazione al quantum oggetto di distrazione la doglianza è in sé generica, a fronte della motivazione di primo grado, riportata al fol. 2 della sentenza qui impugnata. Pertanto il motivo di ricorso risulta reiterativo e del tutto aspecifico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consiglier estensore Il Presi