Italian Court dismisses appeal against conviction for false generalities due to generic and unfounded legal arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal filed by Aldo Ursillo inadmissible and ordered him to pay court costs. Ursillo challenged his conviction for false generalities, arguing violations regarding the exclusion of punishability under Article 131-bis and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as the first argument lacked specific factual elements required by procedural law, while the second was deemed unfounded given the defendant's extensive criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131 bis cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.; The appeal must specify the exact legal grounds and factual elements relied upon; generic complaints without specific motivation are inadmissible, and the denial of mitigating circumstances is valid when based on a preponderant negative factor like a heavy criminal record.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URSILLO ALDO nato a AVERSA il 28/07/1966 avverso la sentenza del 12/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI ROMA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Aldo Ursillo ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato la sentenza del Tribunale capitolino che lo dichiarava responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di anni uno di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. La Corte territoriale ha correttamente motivato ritenendo non applicabile la causa di esclusione della punibilità in forza della gravità della condotta posta in essere dall'imputato, connessa alla circostanza che l'imputato rendeva false generalità per sottrarsi al controllo che ne avrebbe palesato la mancanza del titolo abilitativo di guida: con tale specifico profilo non si confronta il motivo che dunque è generico;
Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche - è manifestamente infondato atteso che il provvedimento impugnato fornisce adeguata e non manifestamente illogica giustificazione della sua decisione, ancorandola alla sussistenza dei precedenti penali, enumerati in numero di otto, sette per reati contro il patrimonio e uno per violazione della legge in tema di stupefacenti. Tale motivazione risulta in linea con i principi affermati costantemente da questa Corte, per cui il diniego delle attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri elementi (Sez. 6 n. 8668 del 28 maggio 1999, Milenkovic, rv 214200); come osservato da Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, come nel caso in esame, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (nella specie, la Corte ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'esclusione delle attenuanti generiche, il richiamo in sentenza ai numerosi precedenti penali dell'imputato; conf:
N. 3772 del 1994 Rv. 196880 - 01, N. 33506 del 2010 Rv. 247959 - 01, N. 3609 del 2011 Rv. 249163 - 01, N. 28535 del 2014 Rv. 259899 - 01, N. 3896 del 2016 Rv. 265826 01); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consig iere estenso