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Ordinanza — n. 24815/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against criminal conviction for failure to raise procedural nullity timely.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24815/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared Matteo Partigianoni's appeal inadmissible regarding a criminal conviction for perjury. The appellant argued for procedural nullity due to missed notification of a hearing reschedule and challenged the court's reasoning on liability. The court rejected these claims because the nullity was not raised within statutory deadlines and the lower court's reasoning was logically sound.

Regesto Legislator

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Art. 180, 182 cod. proc. pen.; Art. 364 cod. proc. pen.: Procedural nullities must be raised timely or are cured; the Court of Cassation cannot re-evaluate factual findings or logical consistency of lower court reasoning.

Parole chiave

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procedural nullity timely objection cure of defects preclusion principle Cassation review limits notifica tardiva dei difetti prova dell'avvenuta notifica produzione tardiva di documenti

Disposizioni normative citate

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Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 182 cod. proc. pen.
Art. 364 cod. proc. pen.
art. 495 cod. pen
Rilevato che Matteo Partigianoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Frosinone, che lo dichiarava responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017
pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv.
N. 2324 del 2007
N. 17027 del 2013
235724 - 01, N. 17027 del 2013 Rv.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PARTIGIANONI MATTEO nato a FERENTINO il 24/10/1991 avverso la sentenza del 17/12/2024 della CORTE D'APPELLO DI ROMA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Matteo Partigianoni ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma, che ha confermato quella del Tribunale di Frosinone, che lo dichiarava responsabile del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., condannandolo alla pena di mesi dieci di reclusione; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta nullità della sentenza impugnata per mancata notifica del rinvio dell'udienza, a seguito di legittimo impedimento all'imputato - è manifestamente infondato. Infatti, in caso di rinvio del dibattimento per legittimo impedimento dell'imputato, l'omessa notifica a quest'ultimo dell'avviso di fissazione della nuova udienza determina una nullità di ordine generale a regime intermedio, come tale sanabile se non dedotta nei termini di cui agli artt. 180 e 182, comma secondo, cod. proc. pen., a condizione che all'imputato medesimo sia stata ritualmente notificata la citazione in giudizio (Sez. 6, n. 25500 del 28/04/2017, B., Rv. 270032 - 01; conf.:

N. 2324 del 2007 Rv. 235724 - 01, N. 17027 del 2013 Rv. 255503 - 01); rilevato che nel caso in esame l'imputato aveva ricevuto regolare citazione, non risulta eccepita tempestivamente la nullità, cosicché la stessa è stata sanata; Considerato che il secondo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in relazione all'affermazione di responsabilità in capo al ricorrente - non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260). Il Giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si veda, in particolare, foll. 1 e 2 della sentenza impugnata), facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai finì della dichiarazione di responsabilità e della sussistenza del reato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il co sigliere estensore Il P