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Ordinanza — n. 24812/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for raising new aggravating circumstance argument not raised in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24812/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the applicant raised a new argument regarding an aggravating circumstance for the first time in the cassation stage. The applicant claimed a violation of law concerning the application of the aggravating provision for significant property damage, but this issue was not included in the grounds of the prior appeal to the Court of Appeal. The court ruled that such arguments are precluded by law to prevent the higher court from reviewing factual elements intentionally omitted from the lower court's consideration.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 c.p.p.; The grounds of appeal must be specific and cannot be raised for the first time in the cassation stage, as this would improperly transfer factual evaluation to the court of jurisdiction and circumvent the appellate court's review.

Parole chiave

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preclusion of new grounds inadmissibility of appeal aggravating circumstance property damage penalty factual review limitation appellate procedure rules cassation admissibility bancarotta fraudolenta

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
In sostanza la doglianza è inedita e quindi preclusa perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
In sostanza la doglianza è inedita e quindi preclusa perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021, De Matteis
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco
Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv.
Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana
280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv.
Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B.
279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv.
Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi
Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni
270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABRATE GIANNI nato a CUNEO il 15/06/1965 avverso la sentenza del 18/11/2024 della CORTE D'APPELLO DI TORINO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gianni Abrate ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Alessandria, confermandone la responsabilità; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine in ordine all'applicazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 219, comma 1, I. fall. - non è consentito dalla legge in sede di legittimità atteso che lo stesso concerne punti della sentenza impugnata che non hanno costituito oggetto di impugnazione.

In sostanza la doglianza è inedita e quindi preclusa perché non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, e comunque dallo stesso atto di appello. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, «deve ritenersi sistematicamente non consentita (non soltanto per le violazioni di legge, per le quali cfr. espressamente art. 606, comma 3, c.p.p.) la proponibilità per la prima volta in sede di legittimità, con riferimento ad un capo e ad un punto della decisione già oggetto di appello, di uno dei possibili vizi della motivazione con riferimento ad elementi fattuali richiamabili, ma non richiamati, nell'atto di appello: solo in tal modo è, infatti, possibile porre rimedio al rischio concreto che il giudice di legittimità possa disporre un annullamento del provvedimento impugnato in relazione ad un punto della decisione in ipotesi inficiato dalla mancata/contraddittoria/manifestamente illogica considerazione di elementi idonei a fondare il dedotto vizio di motivazione, ma intenzionalmente sottratti alla cognizione del giudice di appello.

Ricorrendo tale situazione, invero, da un lato il giudice della legittimità sarebbe indebitamente chiamato ad operare valutazioni di natura fattuale funzionalmente devolute alla competenza del giudice d'appello, dall'altro, sarebbe facilmente diagnosticabile in anticipo un inevitabile difetto di motivazione della sentenza d'appello con riguardo al punto della decisione oggetto di appello, in riferimento ad elementi fattuali che in quella sede non avevano costituito oggetto della richiesta di verifica giurisdizionale rivolta alla Corte di appello, ma siano stati richiamati solo ex post a fondamento del ricorso per cassazione» (così Sez. 2, n. 32780 del 13/07/2021 , De Matteis, Rv. 281813;

Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione; in senso conforme, ex plurimis, v. Sez. 2, n. 34044 del 20/11/2020, Tocco, Rv. 280306; Sez. 3, n. 27256 del 23/07/2020, Martorana, Rv. 279903; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869; Sez. 2 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, Li Vigni, Rv. 269368); Considerato che la doglianza con la quale si chiede il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è assolutamente aspecifica e comunque subordinata alla esclusione dell'aggravante dell'art. 219, comma 1, I. fall., non intervenuta per le ragioni esposte;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigliere