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Ordinanza — n. 24810/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal claiming sentencing discretion violation for false declaration charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24810/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Syll Gora inadmissible, rejecting his claim regarding the sentencing discretion for false declaration charges. The court found that the lower court's calculation of increased prison terms for internal continuities properly adhered to established legal principles and statutory limits. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 132, Art. 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is a matter for the trial judge, provided the reasoning adequately references decisive elements and respects statutory limits on cumulative penalties.

Parole chiave

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false declaration charges sentencing discretion internal continuities procedural inadmissibility Italian criminal law inganno sull'identità errore di persona dichiarazione mendace

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
Art. 495 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269
continuazione interna, risulta correttamente attenersi ai principi fissati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha indicato i parametri di legittimità dell'aumento, rispettati nel caso in esame: limiti dell'art.81 cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SYLL GORA nato in FRANCIA il 04/06/1985 avverso la sentenza del 09/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINO

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Gora Syll ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Cuneo che lo dichiarava responsabile del reato di false dichiarazioni; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio - non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen..

Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata). In particolare, l'aumento di giorni dieci di reclusione per ognuno dei reati ex art.495 cod. pen. contestato in cd. continuazione interna, risulta correttamente attenersi ai principi fissati da Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269, che ha indicato i parametri di legittimità dell'aumento, rispettati nel caso in esame: limiti dell'art.81 cod. pen.; che non sia stato operato un surrettizio cumulo materiale di pene; la sussistenza della proporzione fra pena principale e pene dei delitti satellite;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigli re estensore Il Presidente