Cassation court dismisses appeal for aggravated theft as generic and lacking specific grounds under procedural code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared Giorgashvili Giorgi's appeal against the second-instance conviction for aggravated theft inadmissible. The appellant argued for a declaration of error under Article 129 of the Criminal Procedure Code, but the court found the grievance generic and indeterminate. Consequently, the court ruled that the appeal failed to meet the specificity requirements of Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from identifying the specific grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: An appeal alleging a violation of the duty to motivate is inadmissible if it is generic, indeterminate, and fails to specify the elements constituting the grievance, thereby depriving the appellate court of the ability to exercise its supervisory function.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORGASHVILI GIORGI nato in GEORGIA il 19/02/1979 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Giorgashvili Giorgi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino, che ha confermato la sentenza del Tribunale torinese che lo dichiarava responsabile del reato di furto aggravato, condannandolo alla pena di mesi due e giorni venti di reclusione ed euro 80,00 di multa; Considerato che il motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione in ordine all'esclusione della declaratoria ex art. 129 cod. proc. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 r DEPOSITATA