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Ordinanza — n. 24800/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal regarding admissibility of appeal under Art. 581 c.p.p. due to lack of domicile declaration.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24800/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's rejection of the appeal against a first-instance judgment. The appellant argued that recent Supreme Court rulings and constitutional principles invalidated the requirement to declare a domicile under Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The Court rejected these arguments, noting that the specific provision remained applicable to appeals filed before its abrogation and that the requirement merely regulates the defense attorney's access, not the defendant's right to appeal.

Regesto Legislator

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Art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.; The requirement to declare or elect a domicile for the purpose of appeal remains applicable to appeals filed prior to the abrogation of the norm, serving only to regulate the defense attorney's procedural access without infringing upon the defendant's fundamental right to appeal.

Parole chiave

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admissibility of appeal domicile declaration Code of Criminal Procedure defense attorney access abrogation of norm right to appeal procedural requirement vizio di procedura

Disposizioni normative citate

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Art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen.
pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.
Art. 610 comma 1 cod. proc. pen.
Art. 24 Cost.
Art. 27 Cost.
Art. 111 Cost.
Law 9 agosto 2024, n. 114

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024
Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023
Considerato, quanto al terzo motivo, relativo alla illegittimità costituzionale della norma processuale, che consolidato è il principio - già affermato da Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep.
N. 43718 del 2023
Sez. 5, n. 15180 del 2025
285324 - 01; in motivazione anche Sez. 5, n. 15180 del 2025, ric., Q., n.m.; nello stesso senso, Sez.
Sez. 5, n. 15813 del 2025
15180 del 2025, ric., Q., n.m.; nello stesso senso, Sez. 5, n. 15813 del 2025, ric.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIOLA EVA nato a DOLO il 22/05/1989 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Viola Eva ricorre avverso l'ordinanza della Corte di Appello di Venezia, che ha dichiarato inammissibile il ricorso contro la sentenza del Tribunale lagunare; Letti i motivi aggiunti che richiamano la recente sentenza delle Sezioni Unite, nonché la nota relativa all'enunciazione della causa di inammissibilità comunicata ex art. 610, comma 1, cod. proc. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in ordine all'applicazione dell'art. 581 comma 1-ter cod. proc. pen. - è manifestamente infondato in quanto prospettazione di enunciati ermeneutici in contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

La Corte territoriale, infatti, ha motivato sul punto facendo corretta applicazione del dato normativo, secondo cui ai sensi dell'art. 581 comma I- ter cod. proc. pen. è richiesta l'allegazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione o almeno l'indicazione di una precedente dichiarazione o elezione di domicilio. Tale affermazione è corretta in quanto in data 24 ottobre 2024 le Sezioni Unite hanno affermato che la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. — abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 — continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024 (Sez.

U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 08/04/2025, De Felice,Rv. 287855 - 02). Il che rende manifestamente infondato il primo motivo, essendo l'appello stato proposto il 2 gennaio 2024; Rilevato, quanto al secondo motivo, che la citata sentenza delle Sezioni Unite afferma che la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione: ma nel caso in esame l'atto di appello, al quale questa Corte può accedere versandosi in tema di deduzione di error In procedendo, non reca alcun riferimento, come rileva la Corte territoriale, a precedenti elezioni o dichiarazioni di domicilio; il motivo è manifestamente infondato;

Considerato, quanto al terzo motivo, relativo alla illegittimità costituzionale della norma processuale, che consolidato è il principio - già affermato da Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 26/01/2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01 - per cui è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge (conf.:

N. 43718 del 2023 Rv. 285324 - 01; in motivazione anche Sez. 5, n. 15180 del 2025, ric., Q., n.m.; nello stesso senso, Sez. 5, n. 15813 del 2025, ric. B., n.m.); Considerato che gli altri motivi sono da ritenersi assorbiti in quanto logicamente successivi a quelli manifestamente infondati relativi alla inammissibilità dell'appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consi