Italian court dismisses appeal claiming old procedural law applies to a 2024 filing under Cartabia reform.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the pre-Cartabia procedural rules applied to a 2024 filing. The appellant argued that the new requirement for a lawyer's mandate under Article 581, paragraph 1-quater, was invalid because the appeal was lodged before the reform's effective date. The court ruled that since the appeal was filed in February 2024, the mandatory lawyer's mandate requirement was already in force at the time of the act's completion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 11 preleggi; Art. 581, comma 1-quater, c.p.p.: The procedural discipline applicable to an appeal filed before the entry into force of a reform continues to govern the act if it was completed under the old regime, provided the act's formal effects were instantaneous.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JOVANOVIC KRISTINA nata in JUGOSLAVIA il 23/10/1996 avverso la sentenza del 02/10/2024 della CORTE D'APPELLO DI CALTANISSETTA
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Jovanovic Kristina ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Caltanissetta, che ha dichiarato inammissibile l'appello contro quella del Tribunale di Caltanissetta; Considerato che il ricorso, che lamenta erronea applicazione dell'art. 581, comma 1- quater cod. proc. pen. - in quanto la Corte di appello avrebbe ritenuto erroneamente necessario il mandato ad impugnare ex art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen., poiché la sentenza risultava emessa prima dell'entrata in vigore della Riforma Cartabia che introduceva il comma citato - è manifestamente infondato.
A ben vedere le Sezioni unite di questa Corte - in ordine al comma 1-ter della medesima norma processuale, ma il tema è sovrapponibile a quello posto dal presente ricorso anche in relazione al mandato richiesto dal comma 1-quater - hanno affermato: «Il Collegio ritiene, pertanto, che qualora, come nel caso in esame, si discorra delle modalità di compimento di un atto processuale che, come l'atto d'impugnazione, considerato isolatamente e nel suo aspetto formale (non, dunque, nella prospettiva del diritto di proporre l'impugnazione e della legge a esso applicabile), abbia effetti istantanei, che si esauriscono senza residui nel suo puntuale compimento, debba, in applicazione del principio di cui all'art. 11 preleggi, aversi riguardo alla disciplina vigente al momento del compimento dell'atto stesso.
Può dunque affermarsi, sul punto, il seguente principio di diritto: "La disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024" (Sez. U, n. 13808 del 24/10/2024, dep. 08/04/2025, De Felice Rv. 287855 - 01). Nel caso in esame l'appello è stato depositato il 14 febbraio 2024, quindi nella vigenza del comma 1- quater come introdotto dalla riforma Cartabia, che richiedeva il mandato a impugnare anche in caso di difensore di fiducia, cosicché il motivo è manifestamente infondato;
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consi liere estensore Il Pr