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Sentenza — n. 24790/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls conviction for aggravated theft due to victim's remission of complaint extinguishing the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 24790/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the lower court's conviction for aggravated theft without remanding the case. The victim, Giovanna di Monte, had submitted a remission of complaint while the cassation appeal was pending, which was subsequently accepted by the accused. The court held that this remission extinguished the crime under established precedent, overriding any procedural defects in the original judgment.

Regesto Legislator

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Art. 61 n. 9 cod. pen.; Art. 625 n. 4 cod. pen.; Art. 340 cod. proc. pen.: A remission of complaint submitted during the pendency of a cassation appeal and accepted by the accused extinguishes the crime, necessitating the annulment of the conviction.

Parole chiave

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remission of complaint extinction of crime aggravated theft cassation annulment procedural defect victim's acceptance criminal liability aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 61 n. 9 cod. pen.
Rilevato che Tiziana Gaspari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Verona che la dichiarava colpevole del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., escludendo la circostanza aggravante dell'art.
Art. 625 n. 4 cod. pen.
pen., escludendo la circostanza aggravante dell'art. 625 n.
Art. 340 cod. proc. pen.
art. 340 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: GASPARI TIZIANA nata a VERONA il 08/10/1982 avverso la sentenza del 08/04/2024 della CORTE D'APPELLO DI VENEZIA

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Tiziana Gaspari ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia, che ha parzialmente confermato la sentenza del Tribunale di Verona che la dichiarava colpevole del delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 61 n. 9 cod. pen., escludendo la circostanza aggravante dell'art. 625 n. 4 cod. pen. e condannando la ricorrente alla pena di anni due mesi due di reclusione ed euro 1.000,00 di multa; letta la memoria difensiva con la quale si chiede assegnarsi alla sezione competente la trattazione del ricorso ovvero si dichiari l'ammissibilità del ricorso con annullamento senza rinvio della sentenza;

Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della procedibilità d'ufficio nel caso di specie - è fondato, a seguito della remissione di querela. Difatti, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, la persona offesa Giovanna di Monte ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputata, con contestuale accettazione della stessa; Considerato che va fatta applicazione del principio di diritto fissato da Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681 - 01, per le quali la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato, che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto, il che è nel caso in esame.

Ne consegue che la remissione di querela e l'accettazione, in forza delle procure speciali, da parte della persona offesa e dell'imputato, determinano l'estinzione del reato; Considerato che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti; che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.);

P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 4 giugno 2025 Il consi liere estensore Il Pr