Criminal appeal dismissed for lack of private prosecution due to missing complaint under threat statute.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court annulled the lower court's conviction because the criminal action could not proceed without a formal complaint from the victim. The appellant argued that the threat constituted an offense prosecutable ex officio, but the court found no special aggravating circumstances beyond recidivism. Consequently, the crime required a private prosecution which was never filed, rendering the conviction legally void.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 612, comma 3 cod. pen.; Art. 339 cod. pen.: The crime of threat is prosecutable ex officio only if the threat is grave with special aggravating circumstances other than recidivism, or if the victim is incapacitated; absent these conditions and a private complaint, the action cannot proceed.
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: OLIVADOTI ANDREA nato a CASTROVILLARI il 11/04/1981 avverso la sentenza del 11/10/2024 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Andrea Olivadoti ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la sentenza del Tribunale catanzarese che lo dichiarava colpevole del delitto previsto dagli artt. 61 n.10, 612, comma 2 cod. pen. e condannato il ricorrente alla pena di euro 900,00 di multa; Considerato che il primo motivo di ricorso - che lamenta erronea applicazione dell'art.612, comma 3 cod. pen. in relazione alla sussistenza della procedibilità d'ufficio del caso di specie - è fondato, alla luce delle modifiche introdotte dal d.lgs. 150 del 2022 all'art. 612, comma 3, cod. pen. per il quale «[s]i procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità».
Nel caso di specie l'unica circostanza ad effetto speciale contestata è la recidiva, il che non consente, per espressa previsione normativa, la procedibilità di ufficio. Inoltre, neanche sono contestati i modi dell'art. 339 cod. pen., che in uno alla minaccia grave determinano la procedibilità di ufficio. Ne consegue che il delitto è perseguibile solo a querela di parte, atto che non risulta mai presentato dalla persona offesa. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non può essere proseguita per difetto di querela.
Così deciso il 4 giugno 2025 Il consigl ere estensore Il Presidente