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Ordinanza — n. 24777/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for failing to meet specific grounds under Art. 448 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24777/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Abdelhalim Meghili inadmissible and ordered him to pay procedural costs. Meghili's defense argued that the lower court violated Article 129 of the Code of Criminal Procedure and suffered from a defect in reasoning regarding the sentence. The court rejected this claim because the complaint was too generic and did not fall within the specific grounds permitted for appeals under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.

Regesto Legislator

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Art. 129 c.p.p.; Art. 448, comma 2-bis, c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation against a sentence of application of the penalty is inadmissible if the grounds raised are not among those expressly provided for by law and are therefore excluded from the scope of admissible complaints.

Parole chiave

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inadmissible appeal grounds for appeal defect in reasoning Cassation procedure procedural costs proporzionalità della pena violazione delle norme procedurali oltraggio alla corte

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 129 cod. proc. pen.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
e il vizio di motivazione sul punto e sulla determinazione della pena; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile in quanto esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
art. 129 cod. proc. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABDELHALIM MEGHILI nato il 19/10/1987 avverso la sentenza del 30/09/2024 del TRIBUNALE di VERONA'dato avviso alle parti; \ udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Meghili Abdelhalim censura l'inosservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione sul punto e sulla determinazione della pena; Considerato che il motivo, a tacere della sua genericità, è inammissibile in quanto esula da quelli che possono essere proposti ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. nel giudizio di legittimità avverso le sentenze di applicazione della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 202