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Ordinanza — n. 24776/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for requesting new factual evaluation and lacking specific motivation defects.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal filed by Alfonso Luciano De Salvo inadmissible. The appellant argued that the lower court failed to apply the provision on non-punishability due to minor offense severity and exhibited motivation flaws. The court rejected these claims because the request merely asked for a different assessment of evidence, which is prohibited at the final review stage, and failed to demonstrate a specific logical defect in the original judgment's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible if it merely requests a new evaluation of evidence or fails to specifically demonstrate a manifest illogical flaw in the lower court's motivation.

Parole chiave

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inadmissible appeal non-punishability minor motivation defect final review stage evidence re-evaluation punibilità sospensione di pena responsabilità penale dei minori

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE SALVO ALFONSO LUCIANO nato a POLICORO il 05/01/1994 avverso la sentenza del 15/05/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Alfonso Luciano De Salvo censura l'inosservanza dell'art. 131-bis cod. pen., con riferimento alla mancata applicazione della causa di non punibilità per la particolare tenuità, e il vizio di motivazione sul punto; Considerato che tale motivo è inammissibile, in quanto si risolve nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità, ed è aspecifico, in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata e non dimostra alcun vizio di manifesta illogicità della motivazione della stessa;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 marzo 20