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Ordinanza — n. 24775/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as admissibility issues prevent re-evaluation of trial evidence.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24775/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Alberto Morandini inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Morandini argued that threats lacked intimidating effect, the alcohol test equipment failed, and he was not drunk, but these were formal challenges to the lower court's evidence assessment. The court rejected these grounds because they merely requested a different evaluation of trial results, which is prohibited in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 186, sett. 7, d.lgs. 285/1992: Appeals based on the request for a different evaluation of trial evidence are inadmissible in proceedings of legality.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Appeal Inadmissibility Legality Review Evidence Re-evaluation Alcohol Test Validity diritti di previdenza professionale violazione dei doveri professionali cassa di compensazione professionale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 337 cod. pen.
Art. 186, sett. 7, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285
art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORANDINI ALBERTO (CUI 066YMKX) nato a PALMANOVA il 05/07/1968 avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con il primo motivo, il difensore di Alberto Morandini censura l'inosservanza dell'art. 337 cod. pen., in quanto le minacce proferite dal ricorrente sarebbero state prive di efficacia intimidatoria e le stesse non sarebbero state dirette a influire su un atto di ufficio, con il secondo motivo, il vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze dell'istruttoria dibattimentale e al difetto di funzionamento della strumentazione per l'alcooltest, e con il terzo motivo, l'erronea applicazione dell'art. 186, settimo comma, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in quanto l'imputato non sarebbe stato in stato di ebbrezza alcolica all'atto del controllo e il vizio di motivazione sul punto;

Rilevato che il difensore ha ribadito le proprie censure nella memoria depositata in data 5 marzo 2025; Considerato che tali motivi sono inammissibili, in quanto, pur deducendo formalmente vizi di legittimità della sentenza impugnata, si risolvono nella sollecitazione ad una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non consentita in sede di legittimità; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 m