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Ordinanza — n. 24774/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as specific and inadmissible due to lack of factual grounding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 24774/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal filed by Francesco Carrozza inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that generic mitigating circumstances were not applied and criticized the sentencing reasoning. The court rejected these claims as merely repetitive of the lower court's appeal and lacking specific reference to the contested judgment's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; Appeals must be specific and grounded in the contested judgment's motivation; generic assertions of legal principles without factual reference render an appeal inadmissible for lack of specificity.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specificity generic mitigating circumstances sentencing motivation repetitive argument rinnovo del permesso di dimora riesame dell'asilo autorizzazione d'entrata

Disposizioni normative citate

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Art. 62-bis cod. pen.
art. 62-bis cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARROZZA FRANCESCO nato a LAMEZIA TERME il 13/09/1993 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere FABRIZIO D'ARCANGELO; OSSERVA Ritenuto che, con unico motivo, il difensore di Francesco Carrozza censura l'inosservanza dell'art. 62-bis cod. pen., per effetto della mancata applicazione delle attenuanti generiche, e il vizio di motivazione sul punto e sulla determinazione della pena; Considerato che tale motivo, oltre ad essere meramente reiterativo dell'atto di appello, risulta aspecifico, in quanto si risolve nella mera prospettazione di principi di diritto relativi alle attenuanti generiche non riferiti alla motivazione della sentenza impugnata;

Ritenuto che sul punto la motivazione contenuta nel provvedimento impugnato risulta congrua, in quanto la Corte d'appello ha valorizzato i numerosi precedenti penali riportati dal ricorrente (cfr. p. 6 della sentenza impugnata); Considerato che sono inammissibilità per aspecificità le censure formulate dal ricorrente in ordine alla determinazione della pena, congruamente operata, peraltro, dalla Corte di appello in misura di poco superiore al minimo edittale in ragione della gravità del fatto commesso; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 m